Settore “Area Chimica” Veneto: proroga del CIRL scaduto



Firmato il 21/3/2022, tra la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, la CNA Veneto, la CASARTIGIANI del Veneto e la FILCTEM-CGIL regionale del Veneto, la FEMCA-CISL regionale del Veneto, la UILTEC-UIL regionale del Veneto, il verbale di accordo di proroga del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese artigiane del settore chimica, gomma-plastica, vetro scaduto il 28/2/2022


Le Parti firmatarie della contrattazione territoriale “Settore Area Chimica” per la regione Veneto, si sono incontrate lo scorso 21 marzo e considerato che il CCRL del 9/2/2017 è scaduto in data 28 febbraio 2022, hanno concordato di prorogarne gli effetti fino al 28 febbraio 2023.
Pertanto con il presente accordo del 21/3/2022, le Parti hanno disposto:


1. la proroga dell’erogazione dell’ERT negli importi e nelle modalità previste dall’art. 2.1 del CCRL 9/2/2017 fino al 28/2/2023, secondo la tabella che segue


Settore Chimica Gomma Vetro




































Livello

Valore ERT

 

Mensile

Orario

7 56,00 0,32370
6 50,00 0,28902
5s 45,00 0,26012
5 41,00 0,23699
4 37,00 0,21387
3 33,00 0,19075
2 28,00 0,16185
1 23,00 0,13295


2. la proroga della quota di 2,50 € di supporto ai costi di gestione previsti dai fondi negoziali dell’artigianato a favore dei lavoratori (operai, impiegati, apprendisti professionalizzanti). Tale quota viene versata dal datore di lavoro in un’unica soluzione in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di marzo (BO1 mese di marzo).
La quota annua di cui sopra non è riducibile per i part time.
Per il 2022 i datori di lavoro che per le nuove assunzioni stipulate dall’1/1/2022 e fino al 28/2/2022 hanno già assolto al versamento della quota annua di 2,50 € nei BO1 di gennaio o febbraio 2022 non sono tenuti a ripetere tale versamento nel BOI di marzo. Per i lavoratori assunti dall’1/4/2022 al 28/2/2023 tale quota sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento (nel BO1 del mese di assunzione);

Licenziamento collettivo: violazione dei criteri di scelta


La comunicazione relativa alla procedura di licenziamento collettivo, carente con riguardo alle indicazioni circa le modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, si traduce nell’illegittima applicazione di tali criteri e da luogo all’annullamento del licenziamento del lavoratore, con condanna del datore alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (Corte di Cassazione, Sentenza 25 marzo 2022, n. 9800).


La Corte territoriale aveva ritenuto che il licenziamento collettivo (legge n. 223/1991) della società datrice di lavoro ad alcuni dipendenti fosse affetto da mera violazione di carattere formale in virtù della mancata indicazione – nella comunicazione diretta ai lavoratori – dei concreti punteggi attribuiti a ciascun lavoratore e dei dati fattuali relativi ai carichi di famiglia.
Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso alcuni lavoratori, sostenendo che le carenze della comunicazione finale effettuata agli stessi, non costituivano mera irregolarità formale bensì violazione dei criteri di scelta, in quanto mancava la puntuale indicazione delle modalità di applicazione dei criteri, idonea a consentire la valutazione comparativa delle posizioni dei dipendenti e, pertanto, la verifica della corretta applicazione degli stessi.


Tale motivo di ricorso è stato accolto dalla Suprema Corte che ha ribadito il consolidato principio di diritto in base al quale la comunicazione relativa alla procedura di licenziamento collettivo (art. 4, co. 9 della legge n. 223 del 1991) deve contenere puntualmente l’indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, al fine di consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell’operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti. A tal fine, quindi, l’esigenza di consentire il suddetto controllo impone che non solo i criteri, ma anche i presupposti fattuali sulla base dei quali i criteri sono stati applicati risultino ricavabili dalla comunicazione.
Da tanto consegue che la generica indicazione dei criteri dei lavoratori da licenziare, dei dati relativi ai carichi di famiglia e dell’indicazione, per ciascun lavoratore, dei punteggi ricollegati astrattamente ai criteri selezionati, impedisce ogni verifica di coerenza tra i detti criteri e la concreta applicazione degli stessi, perché non offre alcun parametro comparativo, rispetto alla posizione di altri lavoratori, idoneo ad escludere la sussistenza di ingiustificati trattamenti più favorevoli.
Tali carenze, che rendono lacunosa la comunicazione, danno luogo non ad una mera “violazione delle procedure”, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale nel caso di specie, bensì ad una violazione dei criteri di scelta, che determina l’annullamento del licenziamento, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Conversione DL Sostegni-ter: misure bonus edilizi


A seguito della conversione del D.L. n. 7 gennaio 2022, n. 4 in L. 28 marzo 2022, n. 25, in materia di bonus edilizi, di seguito si forniscono le misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, sanzionatorie frodi edilizie e i termini di utilizzo dei crediti d’imposta.

Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (art. 28)


L’articolo 28 contiene un insieme di disposizioni relative alle modalità di cessione dei crediti di imposta e al versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie. Tali disposizioni riproducono quelle già in vigore per effetto del decreto legge n. 13 del 2022, abrogato dalla L. n. 25/2022.
nello specifico, il citato articolo interviene sulla disciplina dell’utilizzo delle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi mediante sconto in fattura e cessione del credito, nonché dei crediti di imposta riconosciuti in ragione dell’emergenza da COVID-19. Ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d’imposta cedibili, in luogo di consentire una sola cessione del credito d’imposta, le norme permettono di effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l’applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Analoghe previsioni sono disposte per la cessione dei crediti di imposta riconosciuti in base a provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.
Per le predette agevolazioni, dunque, in luogo di una sola cessione viene prevista la possibilità di effettuarne tre in totale.
Si chiarisce che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022.
Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti. Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall’articolo in commento, come modificate in sede referente.
Si può versare con modello F24 anche l’imposta sulle transazioni finanziarie.
Inoltre, sono posti analoghi limiti alla cessione del credito d’imposta per le imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo a fronte di interventi edilizi e di digitalizzazione d’impresa, nonché al credito di imposta per agenzie di viaggi e tour operator concesso in ragione dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale. Anche tali crediti possono essere ceduti di norma una sola volta, salva la facoltà di cederlo per due ulteriori volte a banche, intermediari e imprese di assicurazione vigilati, nel rispetto delle disposizioni antiriciclaggio, dunque in tutto tre volte.



Misure sanzionatorie frodi edilizie (art. 28-bis, co. 2)


Sono introdotte nuove sanzioni per i tecnici abilitati alle asseverazioni previste dalla disciplina del superbonus nonché per le asseverazioni della congruità dei prezzi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per alcuni bonus edilizi, in caso di informazioni o attestazioni false nonché di omissione di informazioni rilevanti, ossia la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
La norma prevede, inoltre, un nuovo massimale per le polizze assicurative che i citati tecnici sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, nella loro attività di attestazione o asseverazione. Per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, il massimale deve essere pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.

Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale (art. 28-ter)


L’articolo 28-ter, che riproduce il testo dell’articolo 3 del decreto legge n. 13 del 2022, precisa i termini per l’utilizzo da parte dei beneficiari dei crediti d’imposta relativi alla cessione o allo sconto di alcune detrazioni fiscali oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria. In particolare, la norma stabilisce che per i crediti d’imposta che non possono essere utilizzati in quanto oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria, il termine per l’utilizzo delle quote residue al momento del sequestro è aumentato di un periodo pari alla durata del sequestro stesso.


CIRL Panificazione Lombardia: firmato il rinnovo



Siglato il 14/3/2022, tra la UNIONE REGIONALE DEI PANIFICATORI DELLA Lombardia, la Federazione ASSIPAN Lombardia, l’ASSOPANIFICATORI FIESA Confesercenti Lombardia e la FAI-CISL Lombardia, la FLAI-CGIL Lombardia, la UILA-UIL Lombardia, il CIRL Lombardia settore panificazione quadriennio 2022-2025.


ENTE BILATERALE REGIONALE DELLA PANIFICAZIONE


Le Parti al fine di assicurare alle imprese ed ai lavoratori del settore servizi innovativi ed adeguati, oltre ad interventi di sostegno o di integrazione al reddito dei lavoratori, con la sottoscrizione del presente Contratto avviano una rimodulazione dell’impianto di finanziamento del sistema bilaterale regionale, con l’obiettivo, alla luce dell’esperienza di questi anni, di rafforzare il presidio degli RLST in un’ottica di prevenzione e miglioramento continuo dell’impianto di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, mantenendo al contempo l’equilibrio economico finanziario di sostenibilità e funzionamento dell’Ente stesso, che rappresenta un concreto presidio di promozione e tutela del settore della panificazione lombarda e delle persone che lavorano nel comparto.
Pertanto, a favore del sistema bilaterale regionale EBIPAL, viene deciso un aumento complessivo dell’attuale dotazione (2,05%) con un più 0,35% (di cui 0,30% a carico del sistema datoriale; da calcolare e versare sull’ammontare della retribuzione utile ai fini del TFR) delle risorse destinate alla contribuzione ad EBIPAL e, al contempo, una rimodulazione del finanziamento complessivo nei diversi fondi di competenza, che dall’1/5/2022 vedrà un nuovo assetto come da tabella seguente:






































DESTINAZIONE FONDO

A carico IMPRESA

A carico LAVORATORE

TOTALE

Fondo comune e di gestione 0,35% 0,35% 0,70%
Mutalizzazione integrazioni Malattia e Infortunio 0,70%   0,70%
Mutualizzazione Previdenza complementare ALIFOND 0,05%   0,05%
Organismo paritetico Sicurezza OPPLSS e finanziamento RLST (0,51%) 0,55%   0,55%
Comitato Formazione Continua ed Apprendistato 0,05% 0,05% 0,10%
Assistenza Contrattuale 0,15% 0,15% 0,30%
TOTALE 1,85% 0,55% 2,40%


CONTRATTUALIZZAZIONE PRESTAZIONI BILATERALI


Le imprese non iscritte all’Ente Bilaterale Nazionale dovranno corrispondere a ciascun lavoratore un elemento retributivo di € 20,00 lordi per ciascuna mensilità.
Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR.
Le imprese, a loro volta, non iscritte all’Ente Bilaterale Regionale della Panificazione, dovranno corrispondere, in aggiunta al valore nazionale sopra richiamato, ulteriori € 35,00 lordi per ciascun lavoratore e per ciascuna mensilità.
Tale importo, non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR.
Tali elementi retributivi non esonerano le aziende a garantire le prestazioni e le provvidenze previste dagli Enti Bilaterali Nazionali e Regionali della panificazione.
Per le imprese iscritte agli Enti Bilaterali Nazionali e Regionali ed in regola con i versamenti tale aumento è forfettariamente ricompreso nella quota contributiva omnicomprensiva di adesione all’Ente e pertanto non va erogato.


PREMIO REGIONALE PER OBIETTIVI VARIABILE


Per il quadriennio di validità del presente contratto integrativo si conviene di determinare la misura massima erogabile annualmente nel caso della piena realizzazione degli obiettivi prefissati, che verrà riparametrata per livelli con riferimento alla scala parametrale nazionale ed avrà come riferimento i seguenti importi annui:

a) AZIENDE E PANIFICI AD INDIRIZZO PRODUTTIVO ARTIGIANALE
– anno 2022 € 376,00 per il livello B4, base 100
– anno 2023 € 411,00 per il livello B4, base 100
– anno 2024 € 440,00 per il livello B4, base 100
– anno 2025 € 451,00 per il livello B4, base 100

c) AZIENDE E PANIFICI AD INDIRIZZO PRODUTTIVO INDUSTRIALE


– anno 2022 € 482,00 per il livello 6°, base 100
– anno 2023 € 521,00 per il livello 6°, base 100
– anno 2024 € 553,00 per il livello 6°, base 100
– anno 2025 € 566,00 per il livello 6°, base 100



PREMIO REGIONALE AD OBIETTIVI E WELFARE CONTRATTUALE


Al fine di incentivare l’adesione al fondo di previdenza complementare contrattuale ALIFOND, viene previsto che la quota di premio che sarà destinata alla previdenza complementare sarà ulteriormente incrementata del 15%. (Esempio numerico: per € 100,00 di premio ad obiettivi raggiunti se destinati ad ALIFOND saranno versati dal datore di lavoro a favore della posizione pensionistiche del lavoratore € 115,00).
Entro 45 gg. dalla firma del contratto verrà predisposta dalle parti una specifica disciplina e modulistica per permettere alle lavoratrici e lavoratori di optare per la “welfarizzazione del premio” esclusivamente a favore della previdenza integrativa contrattuale ALIFOND.

Nuovo calendario per la Rottamazione-ter e Saldo e stralcio


La Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione del D.L. n. 4/2022 (Decreto Sostegni-ter) ha previsto nuovi termini per il pagamento delle rate della Rottamazione-ter e Saldo e stralcio delle cartelle (art. 10-quinquies, D.L. n. 4/2022, conv. con modif. in L. n. 25/2022).

Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022, ai fini della Rottamazione-ter e Saldo e stralcio delle cartelle, e’ considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente:
– entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
– entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2021;
– entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2022.

Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l’effetto di inefficacia della definizione non si produce e non sono dovuti interessi.


Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate e restano in ogni caso definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme eventualmente versate a qualunque titolo anteriormente alla data di entrata in vigore del DL Sostegni-ter.


Fisco: comunicazione per l’adempimento spontaneo dei soggetti IVA


Dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati, dal contribuente e dai suoi clienti soggetti passivi IVA, all’Agenzia delle Entrate e con i dati delle fatture elettroniche inviate, da cui risulterebbe che lo stesso abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito. (Agenzia delle entrate – Provvedimento 25 marzo 2022, n. 97188)

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA le informazioni derivanti dal confronto tra:
a) i dati comunicati dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA;
b) i dati fiscali delle fatture elettroniche inviate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, da cui risulterebbe che tali contribuenti abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito per il periodo di imposta 2018.
L’Agenzia delle Entrate rende disponibili le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.
I dati contenuti nelle comunicazioni sono:
a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
c) codice atto;
d) totale delle operazioni imponibili comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali comunicate dal contribuente stesso;
e) totale delle operazioni imponibili relative alle fatture elettroniche inviate;
f) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata.
L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione contenente le suindicate informazioni al domicilio digitale dei singoli contribuenti. Nei casi di assenza di domicilio digitale l’invio è effettuato per posta ordinaria.
La stessa comunicazione e le relative informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, in cui sono resi disponibili i seguenti dati:
a) protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
b) somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione di cui al punto a);
c) importo della somma delle operazioni imponibili relative a:
– cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi IVA;
– cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso;
– cessioni di beni e prestazioni di servizi contenute nelle fatture elettroniche;
d) ammontare delle operazioni attive imponibili che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione di cui al punto a);
e) dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
f) dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
g) ammontare delle operazioni imponibili comunicate da ciascuno dei clienti soggetti passivi IVA di cui al punto e);
h) ammontare delle operazioni imponibili comunicate dal contribuente per ciascuno dei consumatori finali di cui al punto f);
i) ammontare delle operazioni imponibili contenute nelle fatture elettroniche emesse nei confronti dei clienti di cui ai punti e) e f).
Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione.
I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.
I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi, beneficiando anche della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Infortuni sul lavoro: approvata la riduzione di premi e contributi assicurativi


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha approvato la riduzione dei premi e contributi speciali dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali definita dall’Inail per l’anno 2022 (Decreto 1° febbraio 2022).

Nelle more dell’aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l’INAIL definisce la riduzione percentuale dell’importo dei medesimi premi e contributi, tenuto conto dell’andamento infortunistico aziendale; detta riduzione, ai fini della legittima applicazione, deve essere approvata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. (art. 1, co. 128, della “Legge di Stabilità 2014”).
La riduzione per l’anno 2022 è stata stabilita dall’INAIL, nella misura del 15,27 per cento, con la determinazione 21 settembre 2021, n. 238.
Tale riduzione è stata approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il decreto del 1° febbraio 2022, e si applica a:
– premi speciali dovuti da scuole, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori;
– premi speciali dovuti per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
– contributi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, riscossi in forma unificata dall’Inps.


La riduzione non è applicabile ai premi per i quali intervenga, con decorrenza 1° gennaio 2022, l’aggiornamento delle relative tariffe.

Edilizia Artigianato Veneto: quantificato l’E.V.R.



Sottoscritto il 24/3/2022, tra CONFARTIGIANATO Imprese Veneto, CNA Veneto, Casartigiani Veneto e FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL del Veneto, il verbale per la quantificazione dell’E.V.R. per impiegati, operai e apprendisti (solo apprendistato professionalizzante) per il periodo dall’1/3/2022 al 28/2/2023.


Le Parti, ai sensi dell’art. 18 del CCRL del 3/2/2022, hanno verificato sulla base dei dati forniti da Edilcassa Veneto, che tutti e cinque i parametri nel confronto tra anno edile 2021 rispetto al 2020 sono risultati positivi.
Pertanto l’E.V.R. sarà erogato alle seguenti condizioni:


1. ai soli dipendenti delle imprese edili che applicano il CCRL Artigianato Veneto Edilizia, che risultano in forza:
– all’impresa che lo corrisponde
– durante il periodo di misurazione dei parametri (dall’1/10/2020 al 30/9/2021)
– alla data dell’1/1/2022;


2. l’importo da erogare mensilmente corrisponde a quello risultante dalla tabella A con riferimento al livello di inquadramento (e per gli apprendisti al Gruppo e semestre di anzianità) risultante al 1/3/2022 (gli importi sono calcolati applicando la percentuale del 4% ai minimi in essere al 1/3/2021);


TABELLA A






































 

Importo annuale

Importo mensile Operai e Impiegati

Importo mensile Apprendistato professionalizzante

Impiegati 7 livello 866,28 72,19 72,19
Impiegati 6 livello 773,52 64,46 64,46
Impiegati e operai 5 livello 644,64 53,72 53,72
Impiegati e operai 4 livello 597,12 49,76 49,76
Impiegati e operai 3 livello 558,72 46,56 46,56
Impiegati e operai 2 livello 493,32 41,11 41,11
Impiegati e operai 1 livello 429,72 35,81 35,81


3. l’importo di cui alla tabella A sarà riproporzionato in base ai mesi di durata del rapporto di lavoro e alla percentuale di parttime durante il periodo di misurazione dei parametri di cui sopra (la frazione di mese pari o superiore a 15 gg di calendario equivale a mese intero);


4. l’importo di cui alla tabella A (eventualmente riproporzionato come da punto precedente) sarà diviso per 12 rate di pari importo ed erogato dalla mensilità di marzo 2022 alla mensilità di febbraio 2023


5. in caso di cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data dell’1/1/2022, la quota di E.V.R. non ancora corrisposta sarà erogato in unica soluzione con l’ultimo cedolino utile;


6. la quantificazione dell’E.V.R. è omnicomprensiva di ogni istituto diretto ed indiretto e differito di origine legale e contrattuale (compreso TFR). L’E.V.R. non è assorbibile da nessun istituto retributivo di origine contrattuale o attribuito ad personam al lavoratore (es.superminimo assorbibile);


7. L’azienda potrà erogare l’E.V.R. nella misura ridotta pari al 25% di cui alla tabella B se ricorrono le condizioni – dopo avere esperito con esito positivo la relativa procedura come prevista dal verbale di accordo integrativo del 24/3/2022 – per l’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 18 del CCRL 3/2/2022, ovvero aver utilizzato nel periodo di misurazione dei parametri periodi di CIGO (ad esclusione di Eventi meteo, Covid e Eventi oggettivamente non evitabili) per almeno 25 giornate, anche non consecutive, relativamente a tutti i dipendenti in forza nel periodo di riferimento oppure 50 giornate relativamente al 50% degli stessi calcolati come media nell’anno di riferimento.


TABELLA B































Livello

EVR ridotta annuale

EVR ridotta mensile

Impiegati 7 livello 216,57 18,05
Impiegati 6 livello 193,38 16,12
Impiegati e operai 5 livello 161,16 13,43
Impiegati e operai 4 livello 149,28 12,44
Impiegati e operai 3 livello 139,68 11,64
Impiegati e operai 2 livello 123,33 10,28
Impiegati e operai 1 livello 107,43 8,95

Lavoratori agricoli autonomi: invio domande di esonero dal 4 aprile


Differito al 4 aprile prossimo, la data per l’invio della domanda di esonero presentata dai lavoratori autonomi agricoli o dagli eredi dei predetti lavoratori. Le domande possono essere inviate dalle ore 9.00 del 4 aprile 2022 alle ore 23.59 del 4 maggio 2022.


I termini per l’invio della domanda sono validi altresì per l’invio delle domande di esonero presentate dagli eredi in caso di decesso del titolare della posizione contributiva, imprenditore agricolo professionale o titolare del nucleo familiare.
La domanda degli eredi deve essere inviata a mezzo posta certificata alla Direzione provinciale/Filiale metropolitana utilizzando il modulo “SC98”, denominato “Domanda di esonero degli eredi del titolare della posizione contributiva nella Gestione speciale dei lavoratori autonomi in agricoltura, ai sensi dell’art. 70 del D.L. n. 73/2021”, reperibile nel sito dell’Istituto (www.inps.it) al seguente indirizzo: “Prestazioni e servizi” > “Moduli”.
Relativamente ai lavoratori autonomi, il modulo di domanda telematico esporrà l’importo precalcolato sulla base dei dati presenti in archivio per il mese di febbraio dell’anno 2021 senza tenere conto degli importi provvisoriamente riconosciuti, considerato che la fruizione dell’esonero è subordinata all’esito positivo delle successive verifiche previste dalla normativa di riferimento.
L’importo fruibile non può essere superiore alla contribuzione dovuta (al netto di altri esoneri previsti per la stessa emissione) per il periodo di riferimento dell’esonero o in presenza di altri esoneri previsti per la stessa emissione.
Relativamente alla domanda presentata dall’erede del titolare deceduto si evidenzia che nel modulo di domanda “SC98” dovrà essere indicato l’importo dell’esonero richiesto o, in alternativa, dovrà essere selezionata l’opzione per richiedere l’esonero nella misura massima consentita. In quest’ultimo caso (esonero richiesto nella misura massima consentita), se l’esonero è richiesto con riferimento a una sola sezione del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, sezione 3.1 o sezione 3.12), non è necessario inserire alcun importo nei campi successivi, poiché l’importo massimo concedibile sarà attribuito interamente alla sezione prescelta nel modulo. Se l’esonero è richiesto con riferimento ad entrambe le sezioni (3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo), è necessario specificare l’importo richiesto con riferimento ad almeno una delle sezioni per consentire all’Istituto la ripartizione dell’importo autorizzato tra le predette sezioni (Messaggio Inps 1373/2022).

Approvato il rinnovo del CIRL Istituzioni Socio Assistenziali (Uneba) Piemonte

Lo scorso 25 marzo le Organizzazioni Sindacali FP CGIL Piemonte, la FISASCAT CISL Piemonte, la FP CISL Piemonte, la UILTuCS UIL Piemonte, la UIL FPL Piemonte, a seguito delle assemblee svoltesi nei territori per la consultazione in merito all’ipotesi di rinnovo del CIRL per il Personale dipendente dai settori Socio-Assistenziale, Socio-Sanitario ed Educativo UNEBA, considerata l’avvenuta approvazione dell’ampia maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori, confermano il positivo scioglimento della riserva.

TEMPI DI VESTIZIONE


Le parti convengono che l’orario di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, in capo ai quali sussista l’obbligo di indossare, all’interno della Struttura, divise di servizio, abiti da lavoro e dispositivi di protezione individuale sia comprensivo del tempo destinato alla vestizione e svestizione di tali indumenti e dispostivi. In tal caso, il tempo riconosciuto ai fini di tali attività è quantificato in complessivi 14 minuti giornalieri.
Le specifiche modalità applicative e di fruizione di detti tempi sono definite in sede di Istituzione, al fine di consentire l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente paragrafo entro il 1/5/2022; con l’applicazione di dette disposizioni si intendono compiutamente recepiti ed applicati gli obblighi in materia di tempi di vestizione degli indumenti di lavoro.
Nella materia di cui al presente paragrafo, sono fatte salve le eventuali intese di miglior favore che saranno raggiunte dalle parti in sede di singola Istituzione.


ELEMENTO DI GARANZIA


Il premio di risultato consiste in un’erogazione non determinata a priori e variabile, della quale sono incerti la corresponsione e l’ammontare.
Il valore economico del premio di risultato è pari ad euro 450,00 lordi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo pieno ed è riproporzionato, per i lavoratori a tempo parziale, in base all’orario contrattuale individuale.
Il premio verrà corrisposto entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento.
Hanno titolo a percepire il premio di risultato le lavoratrici ed i lavoratori con rapporto di lavoro di almeno un mese nell’anno di competenza (in tal senso, le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni saranno considerate come mese intero).
Per i lavoratori con contratto a tempo determinato, ovvero coloro il cui rapporto di lavoro cessi in corso d’anno, il premio di risultato sarà riproporzionato in base alla durata del rapporto di lavoro e sarà corrisposto al momento della cessazione del rapporto di lavoro stesso.
Il premio sarà erogato alle lavoratrici ed ai lavoratori riparametrato in ragione della presenza in servizio.
Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, il premio di risultato verrà ridotto in ragione di 2 euro per ogni giorno di assenza dal lavoro.
I giorni di franchigia saranno proporzionati in dodicesimi ai mesi di lavoro effettivamente prestati.


Le parti convengono che l’erogazione dovuta nel periodo intercorrente dall’1/1/2022 al 31/12/2022 in forza del CICRL 2015-2017, a titolo di Premio di risultato per l’anno 2021, determinata nel valore teorico previsionale massimo di euro 310,00 lordi, da erogarsi a marzo 2022, sia incrementata di euro 90,00 lordi, ferma restando ogni altra disposizione prevista, in relazione a tale erogazione, dal predetto contratto di secondo livello.


WELFARE


A decorrere dall’anno 2022 gli Enti dovranno mettere a disposizione dei lavoratori, entro la vigilia di Natale di ciascun anno, strumenti di welfare, individuati tra quelli previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia, del valore di 250,00 euro, da utilizzare entro i 12 mesi successivi.
Hanno diritto a quanto sopra le lavoratrici ed i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza alla data di concessione:
– con contratto a tempo indeterminato;
– con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno, relativamente ai periodi di aspettativa effettivamente fruita.
I suddetti valori sono riproporzionati in base ai mesi di servizio prestato nell’anno, non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.